A partire dal 1° Gennaio 2016 saranno introdotte le nuove sanzioni amministrative in materia di violazioni tributarie previste dal D. lgs n. 158/2015. Qualora portino ad un trattamento più favorevole per il trasgressore, le nuove disposizioni troveranno applicazione anche per le violazioni che sono state effettuate in precedenza come previsto dal principio del favor rei (principio enunciato dall’art. 3 del d. lgs n. 472/97). Il principio del favor rei stabilisce che nessuno può essere comunque assoggettato a sanzioni per un fatto che non costituisce una violazione punibile in base ad una norma entrata in vigore successivamente. Qualora la sanzione sia già stata irrogata attraverso un provvedimento divenuto definitivo il debito si estingue e non è prevista ripetizione di quanto è stato pagato. Inoltre qualora una legge posteriore stabilisca una violazione di entità diversa rispetto alla precedente, si applica comunque la legge più favorevole, a meno che il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo.
Sanzioni per le violazioni in materia iva
Infedele dichiarazione – Cambiano le sanzioni in materia di infedele dichiarazione annuale, che in precedenza veniva punita con sanzione che va dal 100 al 200 % dell’imposta, incrementata nel caso in cui si abbia irregolarità nei modelli per l’applicazione degli studi di settore. La sanzione base viene ridotta prevedendo una sanzione che va dal 90 al 180 % (in precedenza era fissata dal 100 al 200 %) della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito che è stato utilizzato. Prevista inoltre la soppressione dell’aggravante connessa alle irregolarità in materia di studi di settore. Previsto inoltre l’aumento della sanzione della metà nel caso in cui la violazione sia effettuata con l’utilizzo di fatture false o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte fraudolente (in questo caso la norma riguarderà le violazioni commesse successivamente al 1° Gennaio 2016). Qualora non ricorra l’ipotesi prevista dal comma 4-bis, viene prevista la riduzione della sanzione di un terzo quando la maggiore imposta accertata è complessivamente inferiore al 3 % dell’imposta, dell’eccedenza detraibile o rimborsabile dichiarata ed in ogni caso sotto i 30 mila euro.
Omessa dichiarazione – In caso di omessa dichiarazione, il nuovo comma 1 dell’art. 5, stabilisce che in caso di presentazione con ritardo superiore a 90 giorni si avrà diritto ad una sanzione meno pesante. In particolare la sanzione amministrativa potrà andare dal 60 al 120 % (in luogo della sanzione dal 120 al 240 %) con un minimo di 200 euro. Il contribuente deve adempiere in modo spontaneo e quindi prima dell’inizio dell’effettuazione dell’attività amministrativa di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria. Come stabilito dal comma 7 dell’art. 2 del dpr n. 322/98 la dichiarazione presentata dopo 90 giorni viene sempre considerata omessa con la possibilità per l’ufficio di effettuare un accertamento induttivo.
In merito alle sanzioni penali il d. lgs n. 158/2015 ha previsto alcune modifiche all’art. 13 del d. lgs n. 74/2000 con la previsione di non punibilità del reato di omessa dichiarazione qualora i debiti tributari, le sanzioni e gli interessi siano estinti con integrale pagamento. Pertanto occorre verificare che l’autore del reato non abbia avuto conoscenza formale in merito ad accessi, ispezioni, verifiche o inizio di una qualsiasi attività di accertamento amministrativo. Inoltre, come previsto dall’art. 13 del d. lgs. n. 472/97, la nuova sanzione amministrativa dal 60 al 120 % potrà anche essere ridotta ad un ottavo del minimo (la riduzione non è chiaro se debba essere concessa anche se la maggior parte degli addetti ai lavori concordano sulla effettiva concessione dell’agevolazione).
Rimborso Iva – Qualora vengano presentate richieste di rimborso iva in assenza dei presupposti previsti dall’art. 30 del dpr 633/72, le novità normative prevedono che venga applicata una sanzione del 30 % sul credito rimborsato. La sanzione sarà applicata qualora il rimborso venga effettivamente pagato e si riscontri l’inesistenza dei presupposti di legge per il rimborso. Quando si realizza la fattispecie l’ufficio applicherà la sanzione e richiederà gli interessi dovuti sia quelli corrisposti al contribuente in relazione alla somma rimborsata (a meno che il rimborso non sia oggetto di contestazione).
Ulteriori novità riguardano violazioni commesse in relazione a versamenti effettuati prevedendo una sanzione del 30 % in caso di omissione o di ritardo superiore a 90 giorni. Qualora il versamento sia effettuato entro 90 giorni dalla scadenza la sanzione sarà del 15 % e qualora il versamento sia effettuato entro 15 giorni la sanzione sarà pari ad 1 % per ogni giorno di ritardo (restano in vigore comunque le norme in materia di ravvedimento operoso previste dal d. lgs n. 472/97).
In caso di indebita compensazione di crediti è prevista una sanzione del 30 % nel caso vengano utilizzati crediti reali in misura superiore a quella che effettivamente spettanti. Alla stregua del caso in cui non esistano i presupposti per il rimborso di un credito legittimo nel caso in cui vi siano crediti esistenti ma non spettanti. Per quanto concerne l’indebita compensazione di crediti inesistenti viene confermata la sanzione che va dal 100 al 200 %, sanzione prevista dal d. lgs n. 185/2008, ma viene soppressa la sanzione nella misura massima qualora le somme indebitamente compensate abbiano importi superiori a 50 mila euro nello stesso periodo di imposta. E’ inoltre considerato inesistente il credito richiesto in assenza di presupposto impositivo la cui inesistenza non è riscontrabile con controlli automatizzati.
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