A partire dal 1° gennaio 2016 entrerà in vigore il nuovo regime forfettario, regime agevolato che prevede una imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sule attività produttive (Irap) di aliquota pari al 15 %.
Il regime forfettario 2016, con le nuove modifiche previste dalla legge di stabilità 2016 potrà essere adottato da esercenti attività di impresa, arti o professioni che nell’anno precedente hanno rispettato le seguenti condizioni:
- Conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi che non sono superiori ai limiti indicati in base al tipo di attività esercitata. In particolare occorrerà rispettare le soglie come da seguente schema:
Tipo di attività Industrie alimentari e delle bevande | Valore soglia 45.000 | Redditività 40% |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 50.000 | 40% |
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 40.000 | 40% |
Commercio ambulante di altri prodotti | 30.000 | 54% |
Costruzioni e attività immobiliari | 25.000 | 86% |
Attività di ristorazione e di accoglienza | 50.000 | 40% |
Attività nel campo professionale, scientifico, sanitario, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi | 30.000 | 78% |
Altre attività economiche Intermediari del commercio | 30.000 25.000 | 67% 62 % |
Al fine di stabilire quali siano i ricavi da tenere in considerazione quale valore soglia non occorrerà inserire nel computo il valore dei ricavi derivante da adeguamento agli studi di settore.
2.) Seconda condizione da rispettare per poter accedere al regime forfettario è quella che nell’anno precedente siano rispettate le seguenti condizioni:
2.1) Le spese sostenute per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, per i collaboratori, per gli associati in partecipazione in totale non superano i 5 mila euro lordi;
2.2) Il costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, o alla chiusura dell’esercizio, non deve essere superiore a 20 mila euro. Ai fini del calcolo del limite per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente mentre per i beni che sono in locazione, noleggio e comodato il valore dei medesimi rileva in base all’art. 9 del DPR 917/86. Nel caso di beni utilizzati promiscuamente (sia nell’esercizio di impresa sia nel campo professionale), gli stessi rilevano al 50 %. In ogni caso non hanno rilevanza i beni di “modico valore” (come da art. 54 DPR 917/86) ed i beni immobili che siano utilizzati nell’esercizio di impresa, arte o professione.
In ogni caso non potranno beneficiare del regime forfettario i seguenti soggetti:
- Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali sia in ambito Iva che in ambito di imposte dirette;
- Soggetti non residenti (ad eccezione di soggetti che si trovino in Stati membri che abbiano ratificato accordi con il nostro paese e che allo stesso tempo producano un reddito per almeno il 75 % prodotto in Italia);
- Soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati, porzioni di fabbricato o terreni edificabili;
- Esercenti attività di impresa, arti o professioni e che contemporaneamente partecipano a società di persone, associazioni, o srl in regime di trasparenza: soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente superiori a 30 mila euro.
La tassazione agevolata al 5 %
Per i contribuenti che decidono di optare per il regime forfettario è prevista una tassazione con imposta sostitutiva del 15 % in sostituzione di imposta sui redditi, addizionali comunali e regionali e Irap. E’ inoltre prevista la deduzione dei contributi previdenziali versati.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva è inoltre ridotta al 5 % (in luogo del 15 %) per 5 anni qualora chi avvii la nuova attività sia in possesso dei seguenti requisiti:
- Il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività alcuna attività artistica, professionale o d’impresa (anche in forma associata o familiare);
- L’attività che viene esercitata non costituisce in alcun modo prosecuzione dell’attività precedente svolta sotto forma di lavoro autonomo o dipendente (ad eccezione del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni);
- Nel caso in cui si prosegui un’attività svolta da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo antecedente a quello in cui si è nel regime forfettario, non deve essere superiore ai limiti previsti per accedere al regime.
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