Con le modifiche al contenzioso tributario apportate dal D. lgs n. 156/2015 a partire dal 1° Gennaio 2016 saranno introdotte diverse novità in tema di processo: dall’aumento della soglia di autodifesa alla nuova tutela cautelare, dalle modifiche alla mediazione tributaria alle probabili modifiche in tema di esecuzione delle sentenze.
Atti per i quali è possibile fare ricorso
Per quanto riguarda gli atti contro i quali è possibile fare ricorso questi sono:
- Avviso di accertamento del tributo;
- Avviso di liquidazione del tributo;
- Ruolo e cartella di pagamento;
- Provvedimento che irroga sanzioni;
- Iscrizione di ipoteca sugli immobili, avviso di mora, fermo di beni mobili registrati;
- Atti inerenti operazioni catastali;
- Diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- Rifiuto emanato con atto (o tacito) in relazione alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- Ogni altro atto in merito al quale la legge prevede l’autonoma impugnabilità di fronte alle commissioni tributarie.
L’iter del processo tributario
Il processo tributario ha inizio con la notifica (attraverso consegna diretta, per posta con plico raccomandato senza busta o con avviso di ricevimento o con notifica di ufficiale giudiziario) del ricorso all’ufficio che ha emesso l’atto entro 60 giorni dalla data è stato notificato l’atto al contribuente (occorre anche considerare i termini di sospensione nel periodo feriale, ossia per il periodo che va dall’1 al 31 Agosto). Entro 30 giorni dalla data in cui è stata effettuata la notifica del ricorso il contribuente ha l’obbligo di costituirsi in giudizio (ossia trasmettere alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio una copia del ricorso, con fotocopia della ricevuta di deposito o spedizione per raccomandata, fotocopia dell’atto impugnato con allegati). Nel caso in cui l’atto che viene depositato in Commissione non sia conforme a quello notificato alle parti il ricorso verrà considerato inammissibile. Al fine della validità del ricorso occorrerà versare anche il contributo unificato, contributo introdotto nel 2011 per sostituire l’imposta di bollo. La misura del contributo unificato varia in rapporto all’entità della controversia:
- Il contributo sarà pari a € 30,00 se le controversie hanno un valore inferiore a € 2.582,28;
- Il contributo dovuto sarà pari a € 60,00 per controversie che hanno un valore compreso tra 2.582,28 e € 5.000,00;
- Il contributo sarà pari a € 120,00 per cause con valore compreso tra € 5.000,00 e € 25.000,00 o nel caso in cui la controversia non abbia un valore determinabile;
- Il contributo dovuto sarà pari € 250,00 per cause che hanno un valore compreso tra € 25.000,00 e € 75.000,00;
- Il contributo sarà pari a € 500,00 per le controversie che hanno un valore compreso tra € 75.000,00 ed € 200 mila;
- Il contributo sarà pari a € 1.500,00 qualora le cause abbiano un valore che supera i 200 mila euro.
E’ inoltre prevista una specifica sanzione (contributo unificato aumentato della metà) qualora il difensore abilitato non indichi all’interno del ricorso il relativo indirizzo PEC, il numero di fax o il codice fiscale. Inoltre in caso di omesso pagamento o parziale pagamento del tributo unificato verrà applicata la sanzione dal 100 al 200 % dell’imposta dovuta.
Proposta di Mediazione e Reclamo
Nel caso in cui il contribuente abbia intenzione di presentare istanza di mediazione la stessa dovrà essere presentata entro i termini per il ricorso. In particolare, qualora questa non venga firmata entro 90 giorni da quando è stato notificato il reclamo (o nel caso in cui questo non venga accolto), decorre il termine di 30 giorni per effettuare la costituzione in giudizio (in ogni caso opera la sospensione feriale).
Nel caso in cui venga presentato ricorso gli effetti giuridici dell’atto impugnato proseguono, a meno che non sussistano valide ragioni per chiedere la sospensione. Qualora la commissione accordi la sospensione (a partire dal 1° Gennaio la sospensione andrà comunicata alle parti direttamente in udienza) questa sarà valida sino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. Successivamente verrà comunicata alle parti il contenuto della sentenza. Le parti avranno pertanto 60 giorni dalla notifica della sentenza per proporre ricorso presso la C.T.R. competente (il termine sarà di sei mesi qualora la notifica della sentenza di primo grado non sia avvenuta).
Ricorso in 2° grado
Il ricorso in appello deve essere presentato entro 30 giorni da quando è avvenuta la costituzione in giudizio presso la segreteria della C.T.R. competente. In tale fase il contribuente ha l’onere di versare i 2/3 dell’importo stabilito nella sentenza di primo grado. Dopo il ricorso in appello, il contribuente ha la possibilità di impugnare la sentenza presso la Corte di Cassazione, ma esclusivamente per i seguenti motivi:
- Motivi che attengono alla giurisdizione;
- Violazioni inerenti la competenza degli uffici;
- Nullità della sentenza o del procedimento;
- Violazione o applicazione errata di norme di diritto o di contratti collettivi;
- Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
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