Il decreto sulla internazionalizzazione permette alle società interessate di dedurre le perdite da procedure concorsuali e quelle relative ai minicrediti direttamente nell’anno in cui sono imputate al bilancio, a che se è successivo a quello in cui sono evidenziati gli elementi certi e precisi. In sostanza l’articolo 13 dello schema di decreto legislativo sulla fiscalità delle imprese prevede , a partire dall’anno 2015, che alcuni interventi in materia di perdite su crediti, in modo tale da eliminare le conseguenze derivanti da una interpretazione sostenuta dagli uffici dell’amministrazione finanziaria riguardo l’applicazione di appositi “paletti” temporali per quanto riguarda la deduzione delle perdite.
Viene infatti stabilito che nel caso in cui il debitore sia assoggettato a procedura (come i piani attestati o gli accordi di ristrutturazione) o nel caso di crediti di modesto importo, la deduzione della perdita è comunque ammessa nel periodo di imposta in cui la stessa è imputata al conto economico. Viene pertanto affermata normativamente la tesi (prevista dalla dottrina e per quanto riguarda i mini crediti prevista anche dall’amministrazione finanziaria) per la quale l’apertura della procedura o il decorso del termine semestrale di scadenza per quanto concerne i crediti di modesto ammontare, rappresentano solo un termine iniziale per la deduzione, senza bisogno che vi sia l’obbligo di effettuarlo proprio in tale esercizio (al contrario di quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate).
Più tempo quindi per la deduzione delle perdite su crediti anche se il periodo di deducibilità non può comunque andare oltre l’esercizio il cui credito viene cancellato (o avrebbe dovuto esserlo in base a corretti principi contabili) in conseguenza ad esempio di cessione, rinuncia , prescrizione o transazione con il debitore. Qualora vi siano fondi tassati ad esempio, la deduzione prevista in situazioni di procedure o minicrediti scaduti da oltre 6 mesi, può attuarsi qualora avvenga la cancellazione del credito dal bilancio.
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