Cambiano le soglie di punibilità per le dichiarazioni infedeli, tenuto conto che il reato scatterà qualora le imposte evase siano superiori ad un importo di 150 mila euro e se l’imponibile sottratto a tassazione è superiore al 10 % di quanto dichiarato o per ad un importo superiore a 3 milioni di euro.
Modificata quindi la norma attuale che prevede limiti più bassi, visto che il reato attualmente è presente qualora si evadano imposte per un ammontare complessivo superiore a 50 mila euro e si sottragga ad imposizione un imponibile pari al 10 % di quanto dichiarato o comunque di importo oltre i 2 milioni di euro. Vengono inoltre inasprite le sanzioni in materia di omessa dichiarazione visto che in futuro verrà prevista una pena detentiva da un minimo di un anno e sei mesi sino ad un massimo di quattro anni (attualmente la pena prevista va da un minimo di un anno sino ad un massimo di sei mesi di reclusione). Questo il contenuto del futuro decreto legislativo in materia di riforma delle sanzioni penali tributarie che presto sarà esaminato nel Consiglio dei Ministri.
Previsto inoltre un apposito articolo in materia di non punibilità dei reati di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, di omesso versamento iva e ritenute nel caso in cui il contribuente estingua il suo debito fiscale prima che venga effettuata la dichiarazione di inizio dibattimento di primo grado. Previste novità anche in tema di valutazioni tenuto conto che una disposizione prevede che non danno comunque luogo a fatti punibili le valutazioni che, considerate in maniera singola, sono differenti nella misura del 10 % da quelle corrette. Dei suddetti importi non si tiene conto qualora il superamento delle suddette soglie viene effettuato per “reati di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione”. Da ultimo le amministrazioni avranno la facoltà di utilizzare i beni sequestrati che non siano denaro.
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