In alcuni casi le sanzioni in materia di violazioni di norme tributarie non sono da versare, come previsto dalla legge o da alcune sentenze della Corte di Cassazione.
Per quanto riguarda le disposizioni normative il contribuente non dovrà versare le sanzioni nel caso in cui lo stesso non abbia nessuna colpa in quanto ha provveduto ad adeguarsi a interpretazioni fornite dalla stessa amministrazione finanziaria oppure ha adottato un certo comportamento in una materia nella quale si presentano obiettive condizioni di incertezza in merito alla portata ed all’ambito di applicazione delle disposizioni che disciplinano la materia. Al di fuori della normativa è spesso la giurisprudenza (con sentenze emesse dalla Corte di Cassazione) che ha sentenziato in merito alla legittimità degli stessi atti impositivi o sulla effettiva possibilità per l’ufficio di irrogare sanzioni amministrative a carico del contribuente.
Occorre ricordare che in ogni caso il giudice tributario ha la facoltà di poter sempre dichiarare non applicabili le sanzioni tributarie, indipendentemente dalla proposta formulata dal contribuente all’interno dell’atto introduttivo, nel caso in cui la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione alle quali viene riferita.
In base alla Sentenza n. 8825/2012 la non applicabilità delle sanzioni deriva dall’incertezza e questa può derivare da molteplici situazioni tra le quali:
- Difficoltà di individuazione delle disposizioni normative che vengono applicate al caso concreto;
- Difficoltà dell’individuare l’esatto significato della formula normativa;
- Mancata presenza di informazioni o informazioni e prassi contrastanti;
- Mancanza di precedenti in materia giurisprudenziale o presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti tra loro;
- Contrasto tra prassi normativa e orientamento giurisprudenziale;
- Contrasto tra opinioni dottrinali.
La sentenza n. 19412/2015 esamina un caso in cui non devono essere applicate sanzioni per incertezza normativa, in quanto vi sono elementi specifici e convergenti elementi come un comportamento della Pubblica Amministrazione non sufficientemente chiaro. Nel caso esaminato dalla Suprema Corte di Cassazione, riguardante la corretta qualificazione ai fini dell’Iva dei premi di fine anno riconosciuti da una casa automobilistica ad un concessionario d’auto, si configurano delle condizioni di obiettiva incertezza normativa tenuto conto che la disciplina applicabile si articola in una serie di prescrizioni da adottare. Tuttavia nel caso in esame le prescrizioni, tenuto conto di un coordinamento non efficace, devono essere applicate dal contribuente ed esaminate dal giudice, che ha il compito di verificare la ragionevolezza dell’interpretazione adottata.
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 5294/2015, stabilisce che la disapplicazione delle sanzioni per violazioni di norme tributarie è possibile anche in sede di legittimità, qualora la stessa sia chiesta dal contribuente nei modi e nei termini previsti. La disapplicazione delle violazioni da parte del giudice è effettuata qualora si accerti che le stesse vengono commesse in presenza e in collegamento con una situazione di effettiva incertezza di interpretazione normativa. La sentenza n. 10264/2015 della Cassazione ha invece stabilito che non è comunque possibile poter irrogare delle sanzioni in capo ad un contribuente che non abbia ricevuto risposta in relazione ad un interpello formulato dall’amministrazione finanziaria. Conseguenza di tale disposizione è che non possono comunque essere irrogate sanzioni nei confronti di chi si è uniformato ad una risposta ricevuta dalla stessa amministrazione finanziaria.
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