Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 8 settembre 2015 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti entra in vigore la detrazione fiscale prevista per chi acquista, ristruttura o costruisce case che vengono successivamente locate.
La norma riguarda tutti gli immobili abitativi che alla data del 12/11/2014, risultavano parzialmente e/o interamente invendute o che hanno ottenuto il titolo abilitativo edilizio, o quelle per le quali sono avviate le procedure in convenzione tra ente locale e costruttore. Per tali immobili spetta una deduzione pari al 20 % del prezzo di acquisto o delle spese sostenute per la costruzione, con un limite di spesa pari a 300 mila euro comprensivo di Iva (in tal caso la costruzione deve essere ultimata entro il 31.12.2017).
Gli immobili (ad esclusione di immobili di lusso) che beneficiano del bonus entro i sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori per la costruzione, devono essere affittate cin un contratto di almeno 8 anni con carattere continuativo. Inoltre l’unità immobiliare non deve essere ubicata nella zona omogenea “E” e deve ottenere la certificazione energetica in classe A e/o B e il canone di locazione non deve risultare superiore a quello indicato nella convenzione di cui all’art. 18 Dpr 380/2001 o a quello fissato dal comma 114 art. 3 legge n. 350/2003, e la locazione non può avvenire tra parenti entro il primo grado.
Le deduzioni spettano per ogni singolo immobile e non sono cumulabili con altre agevolazioni del comparto edile (ad esempio ristrutturazione o risparmio energetico). In relazione al termine massimo di sei mesi per la stipula del contratto di locazione, l’art. 6 del provvedimento stabilisce che lo stesso decorre, per le unità immobiliari acquistate, dalla data dello stesso acquisto, invece per quelle ristrutturate e/o costruite, dl rilascio di certificato di agibilità o dalla data in cui vi è stato il silenzio – assenso.
In base all’art. 8 del decreto è inoltre possibile trasferire al nuovo proprietario (per vendita o anche successione ereditaria) la detrazione (il nuovo proprietario deve comunque possedere i requisiti richiesti anche per il precedente proprietario).
Lascia un commento