L’art. 9 della legge n. 161/2014, ha sostituitol’articolo 19 commi 18,20, 21 del Dl n. 201 del 2011 apportando alcune modifiche in tema di Ivafe. L’imposta pertanto si pagherà sulle attività finanziarie detenute all’estero che comportano un rischio economico per l’investitore ma non sulle quote di Srl, valute e metalli preziosi.
In sostanza viene sostituita la locuzione “delle attività finanziarie detenute” con la dicitura “dei prodotti finanziari, dei conti correnti dei libretti di risparmio detenuti”. La modifica è stata necessaria al fine di chiudere il procedimento Eu Pilot 5095/13/taxu, con il quale la commissione europea ha provveduto a contestare all’Italia una incompatibilità tra diritto europeo e legislazione italiana. La differenza rilevata riguardava un diverso trattamento tra imposta di bollo sui prodotti finanziari e l’imposta di bollo su attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).
Con le modifiche apportate si è quindi aperto un dibattito in merito alla definizione di “prodotto finanziario”. Prodotti finanziari, in base all’art. 1 comma 1 del D. Lgs 58/98, sono gli strumenti finanziari (insieme dei valori mobiliari, degli strumenti del mercato monetario, delle quote di Oicr e delle varie tipologie di contratti a termine e derivati collegati a merci, attività ed indici finanziari) e anche ogni altra forma di investimento di natura finanziaria. Secondo alcune pronunce della Consob con la definizione “ogni altra forma di investimento di natura finanziaria” si intende degli investimenti che prevedono i seguenti tre elementi:
- Impiego di capitale;
- Aspettative di rendimento di natura finanziaria;
- Assunzione di rischio connesso all’impiego di capitale.
Pertanto, in base alla definizione sopra citata, gli investimenti in valute estere (come monete, banconote) e gli investimenti in metalli preziosi non rientrano nel novero dei prodotti finanziari. Oltre a valute e metalli anche le quote di partecipazioni societarie non rappresentate da titoli, sono qualificate attività finanziarie ma non sono definibili prodotti finanziari (si veda anche la circolare Assofiduciaria Com4/2013 e la n. 104/2014).
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