Per chi non è in regola con i pagamenti inerenti debiti fiscali, L’ente di riscossione Equitalia potrebbe applicare la misura delle ganasce fiscali. Il contribuente ha la possibilità di sospendere tale tipo di misura effettuando una apposita istanza, anche se il provvedimento è annullato definitivamente solo dopo il pagamento totale del debito.
A partire dal 15 febbraio sarà infatti possibile per il contribuente utilizzare le novità previste dal D. Lgs n. 159/2015 prevedendo che per i piani accordati a partire da tale data ipoteche o fermi amministrativi nei confronti di chi richiede ed ottiene la rateazione, facendo in ogni caso salve le misure cautelari che sono state già adottate. Pertanto potrebbero aversi dei problemi per i contribuenti che in passato hanno rateizzato l’importo e che sono stati oggetto di un provvedimento amministrativo. Infatti si avrebbe la situazione di cittadini con provvedimenti amministrativi di fermo che sarebbero potuti durare fino a sei anni, e cittadini che rientrano all’interno della nuova normativa e che pertanto non possono essere oggetto di fermo amministrativo.
Una recente Circolare Equitalia, la n. 105 del 2016 di Equitalia, chiarisce pertanto il punto disponendo una soluzione operativa, stabilita di comune accordo con Aci e Pra. Naturalmente, come stabilito dalla legge, i fermi amministrativi già esistenti alla data di concessione delle rateazioni non possono essere cancellati, anche nel caso in cui venga effettuato il primo pagamento della rata del piano. Il contribuente ha comunque facoltà di richiedere con apposita istanza l’annotazione della sospensione del provvedimento di fermo amministrativo iscritto, previo formale consenso rilasciato dall’agente di riscossione.
L’istanza da presentare potrà pertanto essere inoltrata solo che è stata pagata in tempo la prima rata del piano di dilazione (piano di dilazione che comunque è stato concesso dopo la data del 22 Ottobre 2015). E’ stato pertanto predisposto un fac simile di istanza dover sono presenti i dati anagrafici del contribuente, le informazioni del veicolo di sua proprietà dove si richiede lo sblocco (modello della vettura, targa, marca, ecc.) allegando anche una fotocopia della quietanza di versamento della prima rata. Se l’istanza non è presentata personalmente allo sportello, il contribuente dovrà allegare anche copia della carta d’identità.
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