E’ boom di ricorsi in materia di atti tributari firmati da dirigenti dichiarati illegittimi in base alla sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale. La corte di Cassazione deciderà pertanto su una materia delicatissima che potrebbe, in teoria, comportare l’annullamento di migliaia di atti emessi dall’amministrazione finanziaria.
Ipotesi danno erariale
Allo stato attuale vi sono due sentenze depositate dalla Ctr Lombardia che hanno previsto la nullità di atti firmati da incaricati dirigenziali illegittimi e l’eccezione sollevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio. Inoltre in base alla pronuncia n. 2842/01/2015 si è segnalato l’atto alla Procura della Repubblica per accertare eventuali danni erariali per la perdita di gettito che ne è derivata).
Una situazione davvero delicata vista anche la mole di ricorsi presentata e visto che, sulla base di numerose pronunce effettuate dalla Cassazione, incombe sempre sull’Agenzia delle Entrate l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere e la presenza di eventuali deleghe.
Ulteriore problema, riscontrato nei dibattiti avvenuti tra giudici tributari e giudici di merito, sembra essere anche quello della violazione del principio “ne bis in idem” del sistema nazionale (il quale prevede un doppio binario tra tributario e penale). In base al principio previsto dalla Corte Europea un cittadino non può essere perseguitato penalmente per un reato a seguito del quale è stato già condannato o assolto a seguito di sentenza definitiva conforme alla legge e alla procedura penale di uno stato dell’UE. Il rischio che si palesa è che il cittadino abbia quindi la possibilità di scegliere tra le due sanzioni (penali o tributarie) potendo scegliere tra le meno “pesanti” (molte volte il patteggiamento penale può risultare meno afflittivo di sanzioni penali calcolate sulla percentuale di imposta evasa). Al riguarda la Corte di Giustizia UE si è dichiarata incompetente rimandano il tutto alla Corte Costituzionale (che deciderà sulla compatibilità tra norma penale e norma amministrativa).
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