Bonus investimenti già fruibile a partire dal 1° Gennaio 2016 per le imprese che sino al 30 giugno 2015 hanno fatto investimenti in beni strumentali nuovi e che potranno beneficiare del credito di imposta del 15 % previsto dal decreto competitività (art. 18 del dl n. 91/2014).
Ricordiamo che il credito di imposta è comunque spettante a tutti i soggetti che sono residenti all’interno del territorio dello Stato, che sono titolari di reddito di impresa e che nel periodo compreso tra il 25 Giugno 2014 e il 30 Giugno 2015, hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi (gli investimenti devono comunque essere compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007).
I beni acquistati devono essere di uso durevole e idonei a essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa. Sono pertanto esclusi i beni destinati alla vendita (i cosiddetti beni merce), i beni trasformati o assemblati per l’ottenere prodotti destinati alla vendita, i materiali di consumo in ogni caso (anche se rientrano nella divisione 28, come ad esempio i toner classificati).
L’importo minimo agevolabile è comunque pari a 10 mila euro e l’ammontare minimo è verificato in relazione ad ogni progetto di investimento effettuato in beni strumentali compresi nella divisione 28 (tabella Ateco 2007). Il credito di imposta deve essere pari al 15 % delle spese sostenute per investimenti in beni strumentali nuovi ricompresi nella divisione 28 tabella Ateco 2007 in eccedenza rispetto alla media degli investimenti nei predetti beni nei cinque periodi di imposta precedenti (si ha anche la possibilità di escludere dal calcolo della media l’anno di imposta in cui l’investimento è stato maggiore).
Recentemente l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 96/E del 19 Novembre 2015 ha previsto il codice tributo “6856” denominato “credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – art. 18 del dl 24 giugno 2014, n. 91”.
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